Tassazione al 26% sui proventi dal trading di bitcoin, ossia sul capital gain. Questa tassazione si applica esclusivamente a quei depositi con una giacenza media di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Fino a pochi mesi fa, il tema della tassazione sui guadagni ottenuti tramite il trading di valute virtuali era un tema poco esplorato dal nostro legislatore. Tuttavia, l’enorme popolarità del Bitcoin e il crescente numero di transazioni non potevano passare inosservate. Un famoso aforisma attribuito a Benjamin Franklin affermava che due cose sono certe nella vita: la morte e le tasse. Sembra che sia giunto il momento di pagare delle tasse sui guadagni ottenuti dalle transazioni in Bitcoin. Prima di saltare a conclusioni affrettate è opportuno notare che vi sono alcuni limiti che potrebbero esentarvi dal pagamento delle suddette tasse. Innanzitutto, l’agenzia delle entrate prevede di considerare il Bitcoin e le altre valute virtuali alla stregua di una valuta estera. Ciò significa che in linea di massima si applicano le stesse regole che si applicano nel caso di cosiddetti capital gain su valuta estera. Di fatto, la tassazione su capital gain è al 26%. Nonostante questo, l’agenzia delle entrate afferma anche che la tassazione su capital gain avviene qualora il wallet sottostante abbia una giacenza media di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Questa modalità di tassazione permette ai piccoli investitori privati di ottenere dei guadagni esentasse se operano al di sotto della soglia prescritta. Tuttavia, non lo esentano dalla dichiarazione dell’investimento e dai correlati adempimenti dichiarativi. In sintesi, le principali novità riguardanti il Bitcoin in materia dichiarativa e fiscale sono due:
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 (entrata in vigore dal 04/07/2017)Le cripovalute sono regolate secondo il D.Lgs. n. 90/2017 sono uno strumento di pagamento alternativo a quelle tradizionali.Per questo motivo le criptovalute devono essere dichiarate dagli utilizzatori come reddito di capitale solo se ci sono guadagni di tipo speculativo. |